CONVERSIONE PATENTE ESTERA
Gli stranieri che hanno ottenuto la residenza in Italia possono guidare con la patente rilasciata nel proprio Paese solo per la durata di 1 anno (a partire dalla data di acquisizione della residenza).
La patente deve però essere accompagnata da un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente stessa;
trascorso tale periodo si dove richiedere la conversione oppure si devono sostenere gli esami di conseguimento patente.
Rendiamo disponibile un elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti.
- Albania (fino al 25 dicembre 2019)
- Algeria
- Argentina
- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Equador (fino al 12 marzo 2017)
- El Salvador (fino al 19 settembre 2014)
- Estonia
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Giappone
- Gran Bretagna
- Grecia
- Irlanda
- Islanda
- Israele (fino al 10 novembre 2018)
- Lettonia
- Libano
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Macedonia
- Malta
- Marocco
- Moldova
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Principato di Monaco
- Repubblica Ceca
- Repubblica di Corea
- Repubblica Slovacca
- Romania
- San Marino
- Serbia (fino all’8 aprile 2018)
- Slovenia
- Spagna
- Sri Lanka (valido fino al 14 novembre 2016)
- Svezia
- Svizzera (valido fino all’11.06.2021)
- Taiwan
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina (valido fino al 29/05/2021)
- Ungheria
- Uruguay (fino al 17 maggio 2020)
DOCUMENTI NECESSARI:
- Domanda redatta su modello denominato mod. TT2112
- n° 2 Versamenti redatto su c./c. 9001 di Euro 10,20; redatto su c./c. 4028 di Euro 32;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Certificato Medico in bollo con foto ( con data non anteriore a tre mesi)
- Due fotografie di cui una autenticata su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto
- patente straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa ;
- traduzione integrale della patente di guida può essere effettuata dal:
a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario;
(N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero);
b) Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso anche il Permesso di Soggiorno :9. fotocopia del documento di identità ;
10. Fotocopia del Codice Fiscale